Certificazione delle dimissioni

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". 

Le dimissioni



Fra le semplificazioni nella gestione del rapporto di lavoro contenute nel Decreto in esame, vi è quella che mira a rendere più efficace il contrasto alle dimissioni in bianco, nonchè più agevole la procedura assai complessa introdotta con la Riforma Fornero del 2012.

Le nuove norme sono contenute nell'articolo 26. Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere rese, per essere efficaci, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con modalità che saranno individuate con Decreto ministeriale. La trasmissione può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.

Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le stesse modalità.

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli e' punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

La procedura descritta sopra non è applicabile al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile (commissioni di conciliazione) o avanti alle commissioni di certificazione.

Restano regolamentate diversamente le ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, relative alle risoluzione consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. In questi casi risoluzione consensuale e dimissioni devono essere convalidate, per essere efficaci, dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

Le nuove norme trovano applicazione dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.