Conciliazione Sindacale: Risolvi le controversie. Costruisci il dialogo. Fai la differenza.
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La conciliazione sindacale è un procedimento in cui le parti, con l’assistenza di un conciliatore, mirano a risolvere una controversia lavorativa. La presenza di un terzo, il conciliatore designato dall’organizzazione sindacale del lavoratore, è essenziale per garantire imparzialità e correttezza nella negoziazione.
La conciliazione prevede un accordo che consiste in una transazione economica volta a chiudere una lite tra lavoratore e datore di lavoro. In questo contesto, il lavoratore può decidere di "rinunciare" a rivendicare un diritto (o una parte di esso) in cambio di un risarcimento economico.
Per "rinuncia" si intende una dichiarazione unilaterale in cui un soggetto rinuncia a un diritto "certo, determinato o determinabile". Tuttavia, dichiarazioni generiche, come "rinuncia a qualsiasi ulteriore rivendicazione connessa al rapporto di lavoro pregresso", non hanno valore legale. È dunque necessario che le rinunce siano specifiche e dettagliate, indicando chiaramente tutte le voci di soddisfazione.
Il ruolo del sindacalista, come conciliatore, è cruciale in questo processo. Il conciliatore deve infatti informare e assistere concretamente il lavoratore, rendendolo pienamente consapevole degli accordi che sta per sottoscrivere, consigliandolo sui vantaggi e sui rischi e chiarendo l’irrevocabilità delle decisioni prese.
Inoltre, le rinunce non possono riguardare i contributi previdenziali, poiché i diritti previdenziali non possono essere oggetto di accordi privati. La conciliazione si realizza solitamente attraverso un contratto di transazione, come previsto dall’art. 1965 del Codice Civile.
Gli accordi di conciliazione sono validi anche senza deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Tribunale; il verbale sottoscritto tra le parti ha valore vincolante. Adempimenti successivi come il visto della ITL o il decreto di esecutività del giudice sono passaggi formali ma non essenziali per la validità dell’accordo.
Le rinunce e le transazioni siglate in sede di conciliazione sindacale, ai sensi dell’art. 2113 del Codice Civile, non sono impugnabili anche se riguardano diritti inderogabili del lavoratore. L'intervento del sindacato elimina il rischio di condizionamento del lavoratore, garantendone la consapevolezza sui diritti dismessi.
I nostri conciliatori saranno al tuo fianco in ogni fase della conciliazione per tutelare i tuoi diritti. Inoltre, i nostri legali ti offriranno una consulenza gratuita per verificare la correttezza di eventuali conciliazioni già sottoscritte.
